Occorre eseguire la variazione al catasto edilizio urbano per ogni modifica dell’unità immobiliare che comporti la modifica di:
• sagoma edificio;
• disposizione degli spazi interni;
• destinazione d'uso;
Che, conseguentemente, modificano il classamento e la rendita catastale.
Ad esempio, le variazioni catastali si eseguono per:
• Ampliamento o modifica di unità immobiliare per ristrutturazione edilizia;
• cambio di destinazione d'uso dei locali: quando l’edificio o una porzione di esso viene destinato ad altro uso, anche senza modifiche dei locali o degli impianti: ad esempio da abitazione a laboratorio o a ufficio, da ufficio a negozio, da magazzino ad officina, da box garage a magazzino, da deposito a negozio;
• modifica degli spazi interni per lavori di ristrutturazione che prevedono lo spostamento o l’eliminazione di muri divisori interni alla casa senza modificarne la destinazione d’uso: formazione di un locale in più, eliminazione dell’ingresso;
• frazionamenti per trasferimento di diritti, quando è necessario dividere l’unità immobiliare in più parti: ad esempio nel caso di una villetta a due piani fuori terra che venga ristrutturata per ricavare al piano terreno una attività commerciale aperta al pubblico ed al piano primo si mantenga l’abitazione. Oppure: lo scorporo della cantina dall’alloggio per poterla vendere separatamente, acquisto di una cantina o box, garages, posti auto;
• fusioni di due o più unità immobiliari: fusione o scorporo di due alloggi, di capannoni adiacenti acquistati da un’unica ditta che li utilizza per un'unica attività;
• divisione di unità immobiliari: divisione di un negozio in due attività distinte;
• esatta rappresentazione grafica dell'unità immobiliare: esatta rappresentazione dello stato di fatto degli immobili;
• attribuzione di cantina o di area esclusiva: accorporo di una cantina ad un alloggio;
• stralcio di aree urbane: ad esempio, una porzione di cortile attualmente di pertinenza del fabbricato e quindi di suo uso esclusivo viene venduta ad un’altra persona;
La pratica, redatta da un tecnico abilitato, si compone di:
• di una planimetria delle unità immobiliari oggetto di modifica;
• una serie di modelli, eseguiti mediante il programma ministeriale denominato DOCFA, che permettono al termine di attribuire la rendita catastale all’unità;
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Annotazioni:
Planimetria e modelli devono essere redatti da un tecnico abilitato: geometra, architetto, ingegnere, perito agrario regolarmente iscritti ai rispettivi organi collegiali e sottoscritte dal proprietario delle unità.
Alcune variazioni, ad esempio, tutte quelle che modificano la sagoma dell’edificio, necessitano prima della presentazione ed approvazione del tipo mappale per l’aggiornamento della mappa catastale.
La presentazione ed il ritiro della ricevuta della pratica, denominata in gergo “DOCFA” dal programma di compilazione, fornisce:
• nuovi identificativi catastali dell’immobile (foglio, numero o particella e subalterno), che in alcuni casi possono cambiare rispetto a quelli originari;
• nuova rendita derivata dalle modifiche apportate e ha decorrenza immediata, anche se l’amministrazione finanziaria ha tempo un anno per accertarla o rettificarla;
Inoltre, tutte le rettifiche verranno notificate ai proprietari che potranno presentare eventuali ricorsi.
La variazione catastale è obbligatoria! deve essere presentata entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori.
La pratica di variazione fa parte di quei documenti e certificazioni indispensabili per l’ottenimento del certificato di agibilità dell’immobile.
ESPERTICASA.it fornisce geometri, architetti, ingegneri, periti agrari regolarmente iscritti all' Albo Professionale con esperienza decennale per eseguire variazioni catastali.
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