VARIAZIONI
CATASTALI
Occorre eseguire la variazione al catasto edilizio urbano
per ogni modifica dell’unità immobiliare che comporti
la modifica di:
che, conseguentemente, modificano il classamento e la rendita catastale. Ad esempio, le variazioni catastali si eseguono per:
-
Ampliamento o modifica di unità immobiliare
per ristrutturazione edilizia
-
cambio di destinazione d'uso
dei locali: quando l’edificio
o una porzione di esso viene destinato ad altro uso, anche
senza modifiche dei locali o degli impianti: ad esempio da
abitazione a laboratorio o a ufficio, da ufficio a negozio,
da magazzino ad officina, da box garage a magazzino, da deposito
a negozio,..
-
modifica degli spazi interni per lavori di ristrutturazione
che prevedono lo spostamento o l’eliminazione di muri
divisori interni alla casa senza modificarne la destinazione
d’uso:
formazione di un locale in più, eliminazione dell’ingresso,...
-
frazionamenti
per trasferimento di diritti, quando è necessario
dividere l’unità immobiliare in più parti:
ad esempio nel caso di una villetta a due piani fuori terra
che venga ristrutturata per ricavare al piano terreno una
attività commerciale
aperta al pubblico ed al piano primo si mantenga l’abitazione.
Oppure: lo scorporo della cantina dall’alloggio per
poterla vendere separatamente, acquisto di una cantina
o box, garages, posti auto,...
-
fusioni di due o più unità immobiliari:
fusione o scorporo di due alloggi, di capannoni adiacenti
acquistati da un’unica ditta che li utilizza per un'unica attività
-
divisione
di unità immobiliari: divisione di un
negozio in due attività distinte
-
esatta rappresentazione
grafica dell'unità immobiliare:
esatta rappresentazione dello stato di fatto degli immobili
-
attribuzione
di cantina o di area esclusiva: accorporo di una cantina
ad un alloggio
-
stralcio di aree urbane: ad esempio, una
porzione di cortile attualmente di pertinenza del fabbricato
e quindi di suo uso esclusivo viene venduta ad un’altra
persona.
La pratica, redatta da un tecnico abilitato, si compone
di :
-
di una planimetria delle unità immobiliari oggetto
di modifica
-
una serie di modelli, eseguiti mediante il programma
ministeriale denominato DOCFA, che permettono al termine
di attribuire la rendita catastale all’unità.
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Annotazioni:
Planimetria e modelli devono
essere redatti da un tecnico abilitato: geometra, architetto,
ingegnere, perito agrario regolarmente iscritti ai rispettivi
organi collegiali e sottoscritte dal proprietario delle unità.
Alcune variazioni, ad esempio, tutte quelle che modificano
la sagoma dell’edificio, necessitano prima della presentazione
ed approvazione del tipo mappale per l’aggiornamento
della mappa catastale.
La presentazione ed il ritiro della ricevuta della pratica,
denominata in gergo “DOCFA” dal programma di compilazione,
fornisce:
-
nuovi identificativi catastali dell’immobile
(foglio, numero o particella e subalterno), che in alcuni
casi possono cambiare rispetto a quelli originari
-
nuova rendita
derivata dalle modifiche apportate e ha decorrenza immediata,
anche se l’amministrazione finanziaria
ha tempo un anno per accertarla o rettificarla.
Inoltre, tutte le rettifiche verranno notificate ai proprietari
che potranno presentare eventuali ricorsi
La variazione catastale è obbligatoria!
deve essere presentata
entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori.
La pratica di variazione fa parte di quei documenti e certificazioni
indispensabili per l’ottenimento del certificato di agibilità dell’immobile
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